La LND condanna il Brindisi (ma non è nulla di grave, tranquilli!)


Naturalmente è una "bufala" o quasi. Abbiamo volutamente" sparato un titolo roboante per scherzarci su (e per lo stesso motivo  avevamo preannunciato sui social questa "notizia" usando la oramai nota emoticon della bombavedere qui).  

Sono lontani, fortunatamente, i tempi in cui una ammenda pure di mille euri comportava problemi...

E proviamo a spiegare cosa è successo. Nulla di grave ovviamente. E soprattutto ampiamente previsto e già messo in conto. La LND ha comunicato (col CU 190 del 10 ottobre 2024, un Documento di cui ciascuno può prender visione) che la CAEossia la Commissione Accordi Economici, ha "condannato" il Brindisi a dare cinquemila euro a Felleca. Tutto qui. Una storia "vecchia" ma che si è trascinata fino ad oggi per le lungaggini burocratiche e comunque i tempi tecnici sono questi. 

Se volete sciropparvi tutto il Comunicato eccolo. Ma la sostanza è questa. Bene, ed ora pensiamo ad andar a vincere a Casarano dove certamente arriveranno le prime reti in campionato per Mokulu e Marcheggiani. Forza Brindisi. 







Uno stralcio del Comunicato LND oggetto del presente articolo: "La Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal  ricorrente e, per l’effetto, condanna la S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB, in persona del legale  rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. FELLECA Francesco dell’importo di Euro  4.492,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. 

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente  comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F"